I soggetti esonerati dal versamento del saldo IMU 2020, sono previsti e indicati dall’art. 9, comma 1, del D.L. 137/2020:
“Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate“.
Inoltre l’art. 5 del D.L. 149/2020 estende l’esonero di cui sopra a ulteriori attività:
“Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto“.
Di conseguenza, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per tutte le attività riferite ai codici ATECO di cui agli allegati 1 e 2.
In particolare l’esonero della seconda rata riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano tali attività, ma la disposizione precisa che l’agevolazione compete a condizione che il gestore coincida con il proprietario.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.30, ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00, al n. 0776/828236, mail:ufficioimu@comune.sora.fr.it