Il Primo Cittadino, Roberto De Donatis, con due provvedimenti sindacali ha disposto:
- ORARI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Ordinanza n. 65 del 09/07/2021
- DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED OBBLIGO DELLA MESCITA BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA A PERDERE IN TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI Ordinanza n. 68 del 09/07/2021
Rispettivamente nell’ordinanza n. 65 del 09/07/2021 il Sindaco “DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31/7/2021
- che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì, con chiusura prolungata alle ore 2.00 nelle giornate di venerdì e sabato;
- che rimane obbligo dell’esercente rispettare l’orario di apertura e chiusura comunicato all’Ente;
- che la diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall’apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì e fino alle ore 2:00 nelle giornate di venerdì e sabato.
- che la diffusione della musica , come attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l’impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite
impianto fonico interno, è consentita dalle ore 18:00 alle ore 00:30, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative anticovid. - Ricorda inoltre, che tutti gli intrattenimenti musicali con esclusione della musica di sottofondo sono soggetti ad apposita Scia da inoltrare al Comune 5 gg prima dell’evento. Il Sindaco, valutata la rilevanza e la importanza di singoli eventi, a richiesta degli interessati può concedere
deroghe agli orari stabiliti nella presente ordinanza.
Nell’ordinanza n. 68 del 09/07/2021 il Sindaco DISPONE:
- Il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere, con effetto immediato e fino al 31/08/2021 dalle ore 18.00 alla chiusura delle attività in tutti i pubblici esercizi di somministrazione e attività artigianali e di vendita di prodotti alimentari.
- Il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione di suolo pubblico ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro, nonché lattine e bottiglie di plastica chiuse.
- I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all’interno degli esercizi ed all’esterno negli spazi regolarmente autorizzati.
- Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale.