Rete civica del comune di Sora, notizie dall'Amministrazione Comunale.
Città di Sora

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Tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività

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CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 12
Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a
coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell’animale;
b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l’ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell’ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell’ambiente naturale di origine delle specie;
d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.


Tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

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CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 11
Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantire al minimo una superficie di 100 cm2 per ogni cm di lunghezza dell’animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm2 per ogni cm di lunghezza dell’animale per gli ofidi (serpenti).
b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
c. assicurare che, nel terrario, l’ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell’ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell’ambiente naturale di origine delle specie;
e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.


Tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

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CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 10
Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività.
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
b. garantire ai pesci un volume d’acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a
30 litri; un’altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e
comunque in relazione alle dimensioni dell’animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
d. assicurare il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
f. assicurare che l’ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell’aria conforme a quella dell’ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro
un intervallo simile a quello presente nell’ambiente naturale di origine delle specie;
h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l’inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
2. l trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.


Tutela del benessere degli uccelli d’affezione in cattività

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CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 9
Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d’affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all’aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
e. non lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione da correnti d’aria, sole, eventuali predatori, o quant’altro posso interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell’animale stesso; nel caso si renda necessaria, l’operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di cessione dello stesso;
h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti
di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite “lunga” all’apposito posatoio.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.


Tutela del benessere degli Equidi

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CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 8
Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi
Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
d. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
e. garantire che le dimensioni del box consentano all’animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
f. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
g. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
h. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal
box giornalmente;
i. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
j. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all’interno dei box sia all’aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
k. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l’uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
l. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
m. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
n. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.


Tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

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– REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI –

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 7
Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’articolo precedente:
a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
b. è vietato l’utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell’ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.
c. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l’abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta.

STERILIZZAZIONE GATTI E CANI

Sterilizzare il proprio amico a quattro zampe può evitare 70.000 nuovi randagi: questo è il numero di discendenti che un gatto o un cane può generare in soli sei anni.

Troppo spesso, infatti, le cucciolate “casalinghe” finiscono per alimentare, seppur indirettamente, la schiera di cani e gatti vaganti, o ne ostacolano la possibilità di trovare una nuova dimora.

Intervento ormai di routine, la sterilizzazione pone il gatto al riparo da una serie di patologie infettive e virali (FIV-immunodeficienza, paragonabile all’AIDS; FeLV-leucemia felina), che si trasmettono attraverso la lotta o l’accoppiamento con gatti affetti da tali patologie. E sia nei cani che nei gatti riduce l’incidenza di forme tumorali alla mammella, all’utero o alla prostata.

Il costo, inoltre, è relativo a una sola volta nella vita dell’animale: decisamente inferiore a quanto potrebbe costare mantenere mamma e cuccioli, o curare le malattie cui se non sterilizzato potrebbe andare incontro.

Per quanto riguarda il nostro Territorio, la sterilizzazione può avvenire presso Ambulatori privati del proprio Veterinario di fiducia, oppure presso gli Ambulatori veterinari dell’ASL, situati in Via Piemonte.

È possibile contattare il numero 0776-833316 oppure recarsi presso l’Ambulatorio veterinario nei seguenti giorni:

LUNEDI’: DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30

MERCOLEDI’: DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30

SABATO: DALLE ORE 10.00  ALLE ORE 12.00

È bene ricordare che oltre alla sterilizzazione è possibile effettuare anche cicli di vaccinazione e chippatura.

CANE

MODULISTICA

RICHIESTA AFFIDAMENTO CANE RANDAGIO

 

GATTO

MODULISTICA

RICHIESTA COLONIA FELINA

 

 


Tutela e benessere degli animali d’affezione

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– REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI –

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI
Art. 6
Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione
1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d’affezione assume l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche, nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, il proprietario/detentore di animali d’affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso:
a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
c. costante disponibilità di acqua potabile;
d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico–sanitari;
e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie- specifiche;
g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
h. precauzioni per impedire la fuga.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d’affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l’animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un’adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d’affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall’UTA, deve essere rilasciata dal venditore.
5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, il proprietario/detentore che:
a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento
permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell’animale;
c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
d. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
e. colora animali mediante l’uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
f. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
g. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l’impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L’eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
h. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell’animale a cui sono applicati, in relazione all’età e condizioni di salute.